Il ruolo delle Comunità Montane
L'articolo 5 della Legge 17/98 stabilisce che le Comunità Montane possono unirsi tra loro e con Comuni montani in Consorzi per l'esercizio associato alle funzioni comunali, nonché per la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:
- » assistenza al territorio;
- » raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- » organizzazione del trasporto locale e in particolare quello scolastico;
- » organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
- » realizzazione di strutture di servizi sociali;
- » realizzazione di strutture
di orientamento e formazione per i giovani;
- » realizzazione di opere pubbliche
di interesse collettivo subordinate
alla salvaguardia dell'ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici
e architettonici;
- » iniziative locali contro provvedimenti ritenuti in contrasto
con i legittimi interessi delle popolazioni montane;
- » organizzazione di interventi di
ripristino e recupero ambientale.
Queste modificazioni di carattere legislativo determinano un passaggio fondamentale tra il ruolo "politico" del governo del territorio delle Comunità Montane, il ruolo "gestionale" e la finalizzazione al raggiungimento di obiettivi a carattere imprenditoriale.
Nella nuova situazione obiettivi fondamentali da conseguire sono:
- » la valorizzazione delle risorse disponibili;
- » l'attivazione all'uso delle risorse;
- » la programmazione, la verifica e il controllo.
Condizioni di fondamentale importanza, su cui dovrà essere avviato un lavoro nei prossimi anni, per lo sviluppo del nuovo ruolo della Comunità Montana.