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L'Ente » Lo Statuto
Statuti Enti Locali
Comunità Montana del Partenio - Provincia di Avellino
Statuto approvato il 25 Ottobre 2005.
Capo I
Principi Generali
Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede
- La Comunità Montana Partenio, con sede in Pietrastornina, è un'unione di Comuni, Ente Locale costituito fra i Comuni di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Mercogliano, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Montemiletto, Ospedaletto d'Alpinolo, Petruro Irpino, Pietrastornina, Roccabascerana, Rotondi, San Martino V. C., Sant'Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni, Tufo.
Art. 2 - Autonomia statutaria
- La Comunità Montana è un'unione di Comuni con autonomia statutaria.
- Quale Ente Locale rappresenta Comuni montani e parzialmente montani, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
Art. 3 - Segni distintivi
- La Comunità Montana ha un proprio logo e un proprio gonfalone costituito dall'utilizzo della lettera P del carattere Cronos, carattere utilizzato anche per la parte testuale del marchio, alla P del font Cronos, caratterizzata dall'occhio non chiuso, viene giustapposta un'immagine che protegge idealmente la curvatura dell'occhio della P. Si tratta di una foglia stilizzata, composta da due metà: un profilo montuoso, che allude al massiccio del Partenio e la sua immagine specchiata. La peculiarità e i colori diversi assegnati alle due metà richiamano montagna e pianura, l'alternarsi delle stagioni, la molteplicità e la varietà dell'offerta culturale e ambientale dell'area.
- Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e del logo.
Art. 4 - Finalità
-
La Comunità Montana rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il
progresso civile, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
-
La Comunità Montana ispira la propria azione alle seguenti finalità:
- » assicurare la tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- » realizzare un efficiente sistema di collegamento viario e l'ottimizzazione dei servizi al fine di promuovere tutte le attività produttive;
- » promuovere l'artigianato, l'agricoltura e le piccole imprese, favorendo l'associazionismo e la cooperazione, per consentire una vasta collocazione dei prodotti locali;
- » sviluppare il turismo e l'agriturismo per la valorizzazione della montagna, anche mediante programmi di riqualificazione strutturali;
- » promuovere ogni utile forma di collaborazione con i Comuni, la Provincia, l'Ente Parco e le altre Comunità Montane interessate per la risoluzione di problemi comuni e favorire ogni utile forma di intesa con gli organismi pubblici e privati.
- La Comunità Montana concorre con la propria struttura, alla formazione, promozione, valorizzazione
del Parco del Partenio.
Art. 5 - Funzioni
- La Comunità Montana Partenio esercita le funzioni proprie ad essa attribuite dalle leggi statali e regionali, le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti, nonché l'esercizio associato delle funzioni comunali.
- L'Ente montano, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
- » predispone ed aggiorna con forme di concreta partecipazione il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica di riequilibrio economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio. In particolare: riassetto idrogeologico, sistemazione idraulico-forestale, uso delle risorse idriche, valorizzazione delle risorse agricole;
- » concorre, d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, idonei a favorire l'armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale, nonché alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;
- » individua e sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative rivolte alla valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano idonee al potenziamento della zona stessa;
- » attiva e gestisce, in collaborazione con altri Enti ed Organismi, sportelli di uffici amministrativi nell'ottica dell'efficienza e semplificazione dell'attività della Pubblica Amministrazione;
- » esprime il parere preventivo ed obbligatorio in caso di utilizzazione delle risorse del suolo e del sottosuolo;
- » esercita, anche in forma associata con i Comuni, funzioni in materia di fiere e mercati, comprendenti le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica, l'artigianato e l'agricoltura;
- » coopera con gli altri enti locali alla predisposizione degli strumenti di programmazione urbanistica, attraverso l'indicazione di direttive generali concernenti la valorizzazione delle zone montane, concorrendo, altresì, alla formazione del piano territoriale e di coordinamento;
- » per sopperire alla mancanza di mezzi, strutture e personale dei singoli Comuni e nell'ottica dell'efficienza, economicità e della produttività dei servizi, può esercitare funzioni in materia di polizia amministrativa, di gestione dei rifiuti, di trasporto pubblico locale e di valorizzazione e promozione dei beni culturali ed ambientali;
- » attua ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti precedenti.
Art. 6 - Cooperazione
- II perseguimento degli obiettivi di cui innanzi avviene in piena sintonia con la Regione, la Provincia e tutti gli altri Enti pubblici ed organismi privati competenti nelle medesime materie.
Bollettino Ufficiale della Regione Campania - N. 2 del 9 Gennaio 2006

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